11 May 2009

Il modello per le detrazioni del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica

Categoria: Risparmio — Tags: , , — Roberto @ 22:46

E’ già pronto il modelli per comunicare le spese realizzate per gli interventi di riqualificazione energetica, che come previsto dal decreto anti-crisi, godono di un regime agevolato in fase di dichiarazione dei redditi. Per tutte le spese sostenute nell’anno di competenza sarà possibile usufruire di una detrazione del 55%. Il modello è valido per le spese sostenute a cavallo di più periodi d’imposta; basta compilare gli appositi campi in cui si specifica la data di inizio dei lavori e quella di presunta fine, conteggiando poi quelle che sono di competenza dell’esercizio a cui si riferisce la dichiarazione. Se invece i lavori si sono aperti e chiusi nello stesso ano d’imposta non sarà necessario presentare questo modello. Tutte le spese di competenza del periodo successivo al 31 dicembre 2008, dovranno essere certificate entro il 31 marzo 2010. Il modello appena approvato dalla Agenzia delle entrate si può scaricare, insieme alle istruzioni per la compilazione, dal sito www.agenziaentrate.gov.it.


Ultimi articoli nella stessa categoria:
Investire sicuro: meglio i fondi o il fai da te?
Fare investimenti sicuri nelle banche oggi non è un mestiere facile. Il settore è sotto schiaffo da oltre tre anni. Certo, le modifiche sulle stime ...continua
Acconto, contratto e reclami: la mappa delle tutele
L'early booking conviene, ma attenzione alla prenotazione d'impulso: occorre tenere presenti regole e diritti, leggendo bene anche le condizioni riportate ...continua
Vacanze scontate se si prenota prima
Macché last minute. La formula magica per ottenere il massimo da un viaggio spendendo il minimo è l'antitesi della prenotazione dell'ultimo momento: ...continua
Ebay trascina l'e-commerce in Italia, tutti gli acquisti al risparmio
La crisi economica attanaglia le famiglie italiane? I consumi crollano e il risparmio non aumenta? Indubbiamente questi segnali sono legati ad una minor ...continua

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress