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Il mutuo sostituzione

Se sei titolare di un mutuo su un immobile, sia che esso sia relativo alla prima o alla seconda casa, puoi chiedere un mutuo di sostituzione che estingue il debito precedente e fa riferimento ad un nuovo e differente contratto. E' conveniente richiedere un mutuo sostituzione quando una riduzione sensibile del costo del denaro ha portato i tassi di interesse ad essere nettamente inferiori a quelli del vecchio mutuo. Attenzione però che il risparmio prodotto dalla riduzione del tasso di interesse sia maggiore delle spese del mutuo di sostituzione!

 News sull'argomento :
“NeoMutuo” rivoluziona il mutuo a rata fissa
...ali aumenti di mercato agendo sulla durata. Il mutuo può essere richiesto per l’acquisto e ristrutturazione della casa ma anche come rinegoziazione o sostituzione di un mutuo precedente. Ma la sorprendente differenza da tutti gli altri mutui simili offerti sul mercato ...continua
Altroconsumo ricorre al Tar lazio per la portabilità dei mutui
...l 95% degli operatori bancari che spesso, ignorando le esplicite richieste dei clienti, offrivano soluzioni differenti ma sempre più onerose, come la sostituzione del mutuo o surrogazione con spese a carico dei consumatori. La sanzione è stata naturalmente impugnata ...continua
Mutuo BancoPosta
...bile usufruire di uno sconto del 20% sul premio mensile della polizza Posta Casa. Il mutuo può essere richiesto per comprare, ristrutturare la casa o sostituire un mutuo precedente. I destinatari sono cittadini maggiorenni, sia italiani che stranieri, che possono dimostrare ...continua
Mutui casa Deutsche Bank
...ino al 100% dell’immobile che ci apprestiamo a comprare, e oltre che per l’acquisto può essere usato per la ristrutturazione e come dicevamo anche la sostituzione di un altro mutuo (anche ristrutturazione). Le altre caratteristiche positive del mutuo sono lo spread, ...continua

 L'approfondimento
Mutui: cosa dice la legge…
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (1782).
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (1782).
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'Art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (1284, 1419; att. 185).
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario (1184).
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze. Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice (1183).
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti).
Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa. Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Chi ha promesso (1351) di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1461).
Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno (att. 161). Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815, 1950, 2725). NOTA Articolo così modificato dall'Art. 1, Legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 16 dicembre 1990. Gli interessi legali, precedentemente, erano del 5%.

Risorse
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