Mutuo a tasso misto con opzione | | Per bilanciare convenienza e rischi dei mutui a tasso fisso e a tasso variabile è possibile scegliere una formula intermedia tra i due. In questo caso si parla di tasso misto con opzione, in cui durante la durata del mutuo e con una cadenza prestabilita (ad esempio ogni due o tre anni) è possibile scegliere tra tasso fisso o tasso variabile. Per tutta la durata del periodo d'opzione tasso e rata si comporteranno esattamente come nel caso di un fisso o variabile classici fino alla scelta successiva. |
| News sull'argomento : | Mutuo MultiSwitch di Credem Banca, tasso misto con opzioni a pagamento
MultiSwitch di Credem Banca è un mutuo a tasso misto, ovvero un finanziamento in cui è possibile che il cliente decida, "in corsa", di cambiare la tipologia di tasso d'interesse (da fisso a variabile o viceversa). Attenzione però a valutare bene l'opportunità di questo ...continua | Mutuo OPEN di Ubi Banca, possibilità di variare il tipo di tasso
...a a mutuo già erogato.
Il concetto è semplice: il mutuo inizia con un tasso fisso. Alla scadenza dei due anni successivi all'apertura si ha la possibilità si passare ad un tasso variabile o rimanere sul fisso. E così ogni due anni.
E' una formula di grande ...continua | Mutuo BancoPosta
...i acquista la prima casa è possibile avere un finanziamento fino al 100% del valore dell'immobile. Le condizioni sono a scelta del richiedente tra il tasso misto, variabile, fisso o a rata decrescente. ...continua |
| L'approfondimento |
| Mutui: cosa dice la legge… |
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (1782).
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Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (1782).
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Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'Art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (1284, 1419; att. 185).
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Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario (1184).
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Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice (1183).
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Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
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Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.
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Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti).
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Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
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Chi ha promesso (1351) di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1461).
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Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno (att. 161).
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815, 1950, 2725).
NOTA Articolo così modificato dall'Art. 1, Legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 16 dicembre 1990. Gli interessi legali, precedentemente, erano del 5%.
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