Mutuo a tasso variabile con tetto massimo (capped rate) | | Rientra nella tipologia dei mutui a tasso variabile con l'unica differenza che al momento della stipula del contratto viene fissato un tetto massimo oltre il quale il tasso non potrà più crescere. Questa clausula offre la possibilità di tutelarsi contro forti impennate verso l'alto del mercato dei cambi mantenendo inalterata la convenienza del mutuo a tasso variabile: in qualsiasi caso non si pagherà mai un tasso superiore alla soglia stabilita nel contratto. Per questa garanzia le banche applicano solamente uno spread leggermente più alto. |
| News sull'argomento : | BPM TassoSempreBasso - il mutuo a tasso variabile "limitato" ... risalita dei tassi, blocca questi ultimi al 5,50%. Questo tipo di formula, già esistente anche in altre offerte di altri istituti, prende il nome di Capped Rate.
Le condizioni sono discrete, spicca il costo non proprio contenuto dell'istruttoria, pari allo ...continua | Decreto anti-crisi: tetto del 4% sui mutui prima casa ... prima casa a tasso variabile. Si sta cercando di far pesare il meno possibile le rate del 2009 sulle famiglie italiane grazie all'applicazione di un tetto massimo del 4% ed eventuale compensazione della differenza del tasso da parte dello Stato. Non tutti potranno ...continua | Proposte Adiconsum per mutui 2009 ... un tasso massimo anche ai mutui a tasso fisso, che non erano stati considerati dalla legge in discussione. La seconda è di abbassare dal 4% al 3% il tetto massimo a carico del mutuatario per i mutui a tasso variabile. L’associazione aggiunge che entrambe le ipotesi ...continua |
| L'approfondimento |
| Mutui: cosa dice la legge… |
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (1782).
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Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (1782).
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Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'Art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (1284, 1419; att. 185).
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Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario (1184).
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Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice (1183).
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Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
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Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.
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Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti).
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Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
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Chi ha promesso (1351) di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1461).
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Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno (att. 161).
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815, 1950, 2725).
NOTA Articolo così modificato dall'Art. 1, Legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 16 dicembre 1990. Gli interessi legali, precedentemente, erano del 5%.
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