Effetti della cancellazione del protesto |
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| Le attuali Leggi prescrivono espressamente che nel bollettino non debbano essere conservate gli estremi del debitore dopo l’avvenuta cancellazione del protesto, come per un periodo è stato possibile in virtù di una disposizione che fissava un termine unico quinquennale di conservazione delle notizie. Se il pagamento avviene entro l’anno, si può chiedere la riabilitazione. In caso di diniego, il debitore potrà presentare reclamo presso la Corte d’Appello entro 10 giorni. Se il pagamento invece è avvenuto in data posteriore, la cancellazione sarebbe solo parziale: verrebbe segnalato nel Registro, ma rimarrebbe comunque l’iscrizione.
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