Diritto

“Ho parcheggiato davanti a un cancello senza passo carrabile, cosa rischio?”: la legge lo spiega

passo carrabile parcheggioParcheggio, quando si può fare (www.guidaeconomica.it)

Sebbene spesso si ritenga che l’assenza del passo carrabile autorizzi la sosta senza limiti, la giurisprudenza, chiarisce ogni dubbio.

La questione del parcheggio davanti a un cancello privo di passo carrabile continua a suscitare dubbi tra automobilisti e proprietari di immobili. Sebbene spesso si ritenga che l’assenza del passo carrabile autorizzi la sosta senza limiti, la giurisprudenza più recente, in particolare le pronunce della Corte di Cassazione, chiariscono che la situazione non è così semplice e che, in alcuni casi, parcheggiare davanti a un cancello può configurare un illecito penale.

Il passo carrabile: definizione e normativa

Il passo carrabile è definito dall’articolo 3 del Codice della strada come l’accesso di un’area privata su una zona di passaggio pubblico, come ad esempio un garage con uscita su strada. L’elemento distintivo è il cartello ufficiale che indica il divieto di sosta per garantire il libero transito tra l’area privata e la via pubblica.

passo carrabile parcheggio

Cosa dice la legge (www.guidaeconomica.it)

Per ottenere il passo carrabile, il proprietario deve presentare una richiesta all’ente proprietario della strada, generalmente il Comune, e versare un canone variabile a seconda delle direttive locali. Solo il passo carrabile rilasciato ufficialmente ha validità legale: l’apposizione di cartelli non autorizzati, come quelli acquistati o autocostruiti, è sanzionata con multe da 42 a 173 euro, secondo l’articolo 22 del Codice della strada.

In assenza di un cartello autorizzato, parcheggiare davanti al cancello non comporta automaticamente una sanzione amministrativa né la rimozione forzata del veicolo. Tuttavia, questa libertà è limitata dal principio di non ostruire l’accesso al proprietario o agli utenti dell’immobile.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40482 del 2018, ha specificato che l’occupazione del passaggio davanti a un cancello, anche senza passo carrabile, può avere conseguenze penali qualora impedisca concretamente l’ingresso o l’uscita dalla proprietà privata. Ciò significa che la sosta deve essere temporanea e non deve bloccare il passaggio, altrimenti si rischia di incorrere in un reato.

Secondo il comma 1 dell’articolo 610 del Codice Penale, è punito chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la loro volontà. La Cassazione ha interpretato che chi parcheggia davanti a un garage o cancello privato, ostacolando l’accesso e non rimuovendo il veicolo su richiesta, può configurare il reato di violenza privata.

In particolare, si configura il reato quando:

  • Il veicolo blocca l’ingresso o l’uscita dalla proprietà privata;
  • Il conducente si allontana senza lasciare recapito o si rifiuta di liberare il passaggio;
  • Viene impedito l’esercizio della libertà personale del proprietario o degli utenti dell’immobile.

In questi casi, l’automobilista può essere soggetto a una pena che prevede la reclusione fino a quattro anni, con conseguenze che vanno ben oltre le semplici sanzioni amministrative.

L’orientamento giurisprudenziale invita gli automobilisti a mantenere un comportamento responsabile: anche in assenza di un passo carrabile ufficiale, la sosta davanti a un cancello deve essere limitata nel tempo e non deve impedire l’accesso o l’uscita dalla proprietà privata.

Change privacy settings
×