La cancellazione del protesto




La legge 235 del 2000 ha allungato la durata del periodo in cui è possibile ottenere la cancellazione del protesto dal relativo bollettino, passando dai precedenti 60 giorni agli attuali 12 mesi. La procedura prevede la compilazione di un'apposita istanza rivolta al presidente della competente camera di commercio e la corresponsione dell'importo dovuto maggiorato degli interessi maturati, delle spese del protesto, quelle del precetto (l'intimazione a pagare a mezzo avvocato) e quelle per il procedure esecutive eventualmente intentate (per es. l'ufficiale giudiziario che ha provveduto al pignoramento e quelle successive).

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